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Titolo VIII. Organizzazione territoriale e forme associate.

Articoli:

Articolo 49 - Organizzazione sovracomunale

  • 1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Articolo 50 - Principio di cooperazione

  • 1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi di moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 51 - Convenzioni

  • 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni o confermando le esistenti e/o individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
  • 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 52 - Consorzi

  • 1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può essere costituito un consorzio tra enti secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 T.U. Enti Locali. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti (Art. 31. T.U. Enti Locali).
  • 2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 46 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
  • 3. Il contenuto della convenzione e dello statuto sono disciplinati dalla legge. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
  • 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 53 - Unione di comuni

  • 1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45, dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, dell'art. 32 del Testo Unico Enti Locali e della specifica normativa regionale, il Consiglio Comunale ha facoltà, ove sussistono le condizioni di costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti.

Articolo 54 - Accordi di programma

  • 1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici interessati, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove e conclude accordi di programma nei modi e nelle forme previsti dalla legge.