1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
Articolo 56 - Regolamenti
1. I regolamenti di cui all'art. 7 del T.U. Enti Locali non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e con il presente Statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Possono essere adottati anche regolamenti diversi da quelli previsti dalla legge, ma sempre nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica (art. 128 Costituzione) e del presente Statuto.
4. Restano in vigore i regolamenti già adottati purché compatibili con il presente Statuto.
5. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.
6. I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Articolo 57 - Ordinanze sindacali
Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario e straordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
1. Ordinanze ordinarie
Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi ad adempiere.
2. Ordinanze straordinarie
In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie qualora ricorrano gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.
L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o agli interessati. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva a termini di legge, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempimenti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Le ordinanze sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.