1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a. imposte proprie;
b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c. tasse e diritti per servizi pubblici;
d. trasferimenti erariali;
e. trasferimenti regionali;
f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g. risorse per investimenti;
h. altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.
7. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
8. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla parte seconda del Testo Unico Enti Locali (artt. 149-269).
Articolo 34 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di una durata pari a quello della Regione Abruzzo.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Articolo 35 - Ordinamento contrabile e disciplina dei contratti
1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
Articolo 36 - Revisione Economico - Finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto a termini dell'art. 234 del Testo Unico, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. Le funzioni, le responsabilità ed il compenso del Revisore sono stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
5. Il Revisore risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove risconti gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.