Menù accesso rapido ai contenuti della pagina

Titolo III. Partecipazione, accesso alle informazione ed ai documenti amministrativi.

Articoli:

Articolo 26 - Organismi di partecipazione dei cittadini

  • 1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, secondo le norme del presente statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 27 - Rapporto con le associazioni

  • 1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
  • 2. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.
  • 3. Le associazioni operanti nel Comune possono proporre iniziative e manifestazioni all'Amministrazione Comunale che valuterà, di volta in volta, le singole proposte.

Articolo 28 - Organismi di partecipazione

  • 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nell'articolo precedente.
  • 2. L'Amministrazione Comunale per la gestione e l'organizzazione di particolari servizi, quali quelli assistenziali, sportivi, culturali, ricreativi e simili, può promuovere la costituzione di appositi organismi e/o Commissioni a carattere consultivo, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione e modalità di funzionamento. La presidenza di detti organismi viene attribuita ad un Consigliere scelto tra i componenti designati a far parte della Commissione stessa.

Articolo 29 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

  • 1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
  • 2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  • 3. L'istanza è diretta a sollecitare il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco, della Giunta, del Segretario Comunale, dei Responsabili dei Servizi, ovvero è un mezzo con il quale si chiedono chiarimenti su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto d'informazione.
  • 4. La petizione è una richiesta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale e degli organi dell'amministrazione una questione di loro competenza e di interesse collettivo al fine di sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o al fine di esporre delle comuni necessità.
  • 5. La proposta è una richiesta di adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta o del Sindaco.
  • 6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate per iscritto all'Ufficio di Segreteria. Il Segretario Comunale le pubblica per sette giorni sull'albo pretorio e valuta la loro ammissibilità sotto il profilo giuridico. Se l'atto ricevuto è ritenuto giuridicamente ammissibile il Segretario ne cura, entro sette giorni, la trasmissione all'organo cui lo stesso è indirizzato. Quando tale organo è la Giunta o il Consiglio, l'atto è trasmesso dal Segretario al Sindaco affinché provveda alla loro convocazione. Gli uffici comunali comunicheranno ai richiedenti le determinazioni assunte dagli Organi Comunali. Qualora l'Organo interessato non provveda nei termini, lo stesso viene sollecitato per iscritto dal Segretario.

Articolo 30 - Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

  • 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
  • 2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.
  • 3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire e gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
  • 4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal relativo regolamento.
  • 5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
  • 6. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
  • 7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.
  • 8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Articolo 31 - Albo Pretorio

  • 1. E' individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  • 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
  • 3. Un impiegato responsabile cura l'affissione degli atti di cui al primo comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 32 - Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

  • 1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge o sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenirvi per legge.
  • 2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.