1. Il Comune di Villalago è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, normativa, amministrativa, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della popolazione alla gestione della cosa pubblica, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
7. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia sono informati a principi di cooperazione, equa ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.
8. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'Autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite le forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali.
Articolo 2 - Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone
1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Villalago, nell'edificio sito in Via Iafolla Corrado.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 35,28 ed è confinante con i Comuni di: Anversa degli Abruzzi, Bisegna, Ortona dei Marsi e Scanno. L'intero territorio del Comune di Villalago è dichiarato denuclearizzato. Il Comune di Villalago comprende le popolazioni dell'abitato di Villalago e degli insediamenti circumlacuali denominati Villalago Riviera.
3. Il Comune di Villalago fa parte della Comunità Montana Peligna Zona F- Regione Abruzzo.
4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso costituiti da "una torre di due palchi ognuno dei quali merlato, l'inferiore con otto merli e il superiore con sei; una corona da comune d'argento; una fronda di quercia verde con ghiande d'oro legata con nastro tricolore ad una fronda di alloro verde con bacche d'oro; un drappo rosso ornato di ricami d'argento".
5. Il fregio dello stemma sul gonfalone a fianco del nome del Comune sarà autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta dello Studio Araldico approvata dal Consiglio Comunale.
6. L'uso del gonfalone, che è disciplinato dalla legge, sarà consentito in rappresentanza del Comune nelle cerimonie religiose e nelle manifestazioni civili anche al di fuori del territorio comunale.
7. Non sarà consentita la riproduzione fotografica o fotostatica dello stemma e del gonfalone per fini commerciali.
Articolo 3 - Tutela della Salute
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'impianto e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
Articolo 4 - Tutela del Patrimonio Naturale, Storico ed Artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturale, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Particolare cura è rivolta allo sviluppo turistico delle zone lacustri per la presenza nel proprio territorio del "Lago di Scanno", del "Lago Pio" e del "Lago di San Luigi" presso l'Eremo di San Domenico Abate.
4. In questo contesto si stabilisce che ogni progetto, ogni intervento, di natura edificatoria e non, pubblico o privato, anche se di interesse turistico da realizzarsi nei bacini lacustri deve ottenere il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale.
5. Il parere verrà espresso nei modi, tempi e forme previsti in un apposito Regolamento che dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale.
6. Il Comune di Villalago privilegia i rapporti con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per essere parte della zona di rispetto e perché ne condivide le finalità operative.
Articolo 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. All'insegna della multietnicità.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, religiose ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti organismi ed associazioni.
Articolo 6 - Sviluppo Economico
1. Il Comune nell'ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.
2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti sopradetti; in particolare favorisce la nascita e l'espansione di forme cooperative nell'ambito del lavoro in generale.
3. Il Comune promuove e favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di favorire il diritto all'abitazione.
Articolo 7 - Programmazione Economico-Sociale e Territoriale
1. Nell'ambito economico-sociale e territoriale, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, il parere dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
Articolo 8 - Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
3. Il Comune per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 9 - Compiti del Comune per i servizi di Competenza Statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
1. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.