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Titolo I. Principi fondamentali.

Articoli:

Articolo 1 - Autonomia del Comune

  • 1. Il Comune di Villalago è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale ispirando la sua azione ai principi dello sviluppo della persona umana e di uguaglianza degli individui, di recupero, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e delle tradizioni locali.
  • 2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria, normativa, amministrativa, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e del coordinamento della finanza pubblica.
  • 3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
  • 4. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della popolazione alla gestione della cosa pubblica, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
  • 5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
  • 6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  • 7. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia sono informati a principi di cooperazione, equa ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia valorizzando ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.
  • 8. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'Autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite le forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali.

Articolo 2 - Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

  • 1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Villalago, nell'edificio sito in Via Iafolla Corrado.
  • 2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 35,28 ed è confinante con i Comuni di: Anversa degli Abruzzi, Bisegna, Ortona dei Marsi e Scanno. L'intero territorio del Comune di Villalago è dichiarato denuclearizzato. Il Comune di Villalago comprende le popolazioni dell'abitato di Villalago e degli insediamenti circumlacuali denominati Villalago Riviera.
  • 3. Il Comune di Villalago fa parte della Comunità Montana Peligna Zona F- Regione Abruzzo.
  • 4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso costituiti da "una torre di due palchi ognuno dei quali merlato, l'inferiore con otto merli e il superiore con sei; una corona da comune d'argento; una fronda di quercia verde con ghiande d'oro legata con nastro tricolore ad una fronda di alloro verde con bacche d'oro; un drappo rosso ornato di ricami d'argento".
  • 5. Il fregio dello stemma sul gonfalone a fianco del nome del Comune sarà autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta dello Studio Araldico approvata dal Consiglio Comunale.
  • 6. L'uso del gonfalone, che è disciplinato dalla legge, sarà consentito in rappresentanza del Comune nelle cerimonie religiose e nelle manifestazioni civili anche al di fuori del territorio comunale.
  • 7. Non sarà consentita la riproduzione fotografica o fotostatica dello stemma e del gonfalone per fini commerciali.

Articolo 3 - Tutela della Salute

  • 1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'impianto e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
  • 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 4 - Tutela del Patrimonio Naturale, Storico ed Artistico

  • 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque.
  • 2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturale, garantendone il godimento da parte della collettività.
  • 3. Particolare cura è rivolta allo sviluppo turistico delle zone lacustri per la presenza nel proprio territorio del "Lago di Scanno", del "Lago Pio" e del "Lago di San Luigi" presso l'Eremo di San Domenico Abate.
  • 4. In questo contesto si stabilisce che ogni progetto, ogni intervento, di natura edificatoria e non, pubblico o privato, anche se di interesse turistico da realizzarsi nei bacini lacustri deve ottenere il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale.
  • 5. Il parere verrà espresso nei modi, tempi e forme previsti in un apposito Regolamento che dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale.
  • 6. Il Comune di Villalago privilegia i rapporti con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per essere parte della zona di rispetto e perché ne condivide le finalità operative.

Articolo 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

  • 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. All'insegna della multietnicità.
  • 2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.
  • 3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, religiose ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti organismi ed associazioni.

Articolo 6 - Sviluppo Economico

  • 1. Il Comune nell'ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.
  • 2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti sopradetti; in particolare favorisce la nascita e l'espansione di forme cooperative nell'ambito del lavoro in generale.
  • 3. Il Comune promuove e favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di favorire il diritto all'abitazione.

Articolo 7 - Programmazione Economico-Sociale e Territoriale

  • 1. Nell'ambito economico-sociale e territoriale, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  • 2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, il parere dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 8 - Funzioni

  • 1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
  • 2. L'attività amministrativa del Comune persegue fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
  • 3. Il Comune per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 9 - Compiti del Comune per i servizi di Competenza Statale

  • 1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
  • 1. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.